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🔷 Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo
INIZIATIVA LEGALE CON IL SUPPORTO DI IPPOCRATEORG
Confederazione Legale appoggia l'iniziativa di IppocrateOrg volta a dare sostegno ai ricorrenti, assistiti dal nostro Avv. Giorgio Contratti, che intendono portare in Cassazione la questione dei lavoratori ultracinquantenni esclusi dal lavoro perché non vaccinati.
Inoltriamo di seguito il video illustrativo e i riferimenti dell'iniziativa.
🔷 Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo
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AIFA RISPONDE ALL’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO DI CONFEDERAZIONE LEGALE
Confederazione Legale ha presentato un’istanza di accesso civico generalizzato diretta ad AIFA per ottenere, se esiste, il rapporto aggiornato di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 che è ancora fermo al mese di dicembre 2022.
Con pec del 13 settembre 2024 AIFA ha risposto facendo presente che, in considerazione dell’andamento stabile delle segnalazioni e in linea con l’approccio delle altre agenzie europee ha deciso di non redigere più un rapporto dedicato sui vaccini Covid-19. I rapporti di farmacovigilanza confluiranno in quello annuale su tutti gli altri vaccini. Quello per il 2023 ad oggi ancora non è pronto. D’altro canto, sottolinea AIFA, non c’è un obbligo di pubblicazione dei rapporti di farmacovigilanza.
Un vaccino nuovo messo sul mercato senza completare la sperimentazione e reso obbligatorio per legge non merita, ad avviso dell’AIFA, una vigilanza rafforzata né la redazione di un rapporto separato, come avvenuto fino a dicembre 2022.
Eppure, sul proprio sito AIFA annuncia trionfalmente di avere tra i propri fini quelli della “trasparenza e comunicazione, principi-cardine di buona amministrazione nei confronti dei cittadini e di tutti i portatori di interesse rispetto all’azione pubblica (…) allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo su obiettivi, azioni e utilizzo delle risorse pubbliche.” Sempre sul proprio sito AIFA chiarisce, però, che “trasparenza e comunicazione” hanno un limite rappresentato dal “debito contemperamento di interessi obiettivamente rilevanti di tipo soggettivo o industriale”. In altri termini, la trasparenza e la comunicazione finiscono dove cominciano gli interessi economici delle case farmaceutiche.
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DUE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO DI CONFEDERAZIONE LEGALE
L'accesso civico generalizzato è un importante strumento attraverso il quale ottenere documenti e informazioni dalle pubbliche amministrazioni ed esercitare una funzione di controllo cui tutti i cittadini hanno diritto. Il prezzo della libertà, come scriveva Thomas Jefferson, è l'eterna vigilanza.
**Confederazione Legale ha presentato oggi due istanze di accesso civico generalizzato.
Una è diretta all'AIFA per ottenere, se esiste, il rapporto aggiornato di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 fermo al mese di dicembre 2022.
L'altra istanza è indirizzata al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio per ottenere informazioni e documenti sulla 77ma Assemblea dell'OMS.**
Quando sono state inviate le proposte di modifica del Regolamento Sanitario Internazionale al governo italiano? È stato rispettato il termine di quattro mesi prima dell'assemblea?
Chi rappresentava l'Italia, come è stato nominato e come ha votato?
Dove sono i verbali dell'Assemblea Generale dell'OMS?
Esiste una commissione, e come è composta, che si occupa delle modifiche del Regolamento Sanitario Internazionale, in considerazione del termine di dieci mesi, decorrente per la Repubblica Italiana dal 1.06.2024, per prendere posizione sulle modifiche approvate?
Tutti interrogativi fondamentali che meritano una risposta e un chiarimento.
Vedremo cosa risponderanno AIFA e i Ministeri. Vi terremo aggiornati.
Link per scaricare l’istanza di accesso indirizzata ad AIFA: https://www.difendersiora.it/wp-content/uploads/2024/08/Confederazione_legale_AIFA_istanza_accesso_civico_19.08.2024.pdf
Link per scaricare l’istanza di accesso indirizzata alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute: https://www.difendersiora.it/wp-content/uploads/2024/08/Confederazione_Legale_istanza_di_accesso_generalizzato_agosto_2024_WHO.pdf
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Confederazione Legale applaude l'iniziativa "Appello Contro Obblighi Vaccinali privi di motivi scientifici validi -
Tanto più se non servono neanche a proteggere gli altri" a cui ha aderito con entusiasmo!!!
Invitiamo tutte le Associazioni che condividono le ragioni sottostanti tale appello ad aderire all'iniziativa e a condividerla.
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ECCO IL MODELLO DI RISPOSTA
‼️Vedo il Diritto del Farmaco in Italia profondamente trascurato/ignorato nella discussione sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19 e dunque vedo conclusioni giuridiche errate‼️
Leggo oggi un‘intervista con il costituzionalista Mangia che - seppur sostiene che non avrebbe mai potuto essere posto l‘obbligo „vaccinale“ con l‘uso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 - trascura/ignora purtroppo aspetti fondamentali del diritto del farmaco:
1. NON È VERO che nel caso di un’autorizzazione condizionata di una sostanza con il pretesto di una situazione emergenziale (come era la cosiddetta „pandemia Sars-Cov-2) manchino „solo“ (e „comunque già questo basterebbe per considerare un prodotto sperimentale - vedi infra) i dati clinici sugli effetti a medio e lungo termine.
Dal considerando (4) del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione Europea risulta in modo inequivocabile che il rilascio dell’autorizzazione in via condizionata nel caso di sostanze destinate ad essere utilizzate in situazioni di (proclamata) emergenza sanitaria può avvenire persino con DATI FARMACEUTICI E PRECLINICI INCOMPLETI (!!!) Ed è esattamente ciò che è successo nel caso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19.
???
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507
La normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica e recepita in Italia (DM 15 Luglio 1997, punto 1.33) è molto chiara nel definire „Prodotto in Sperimentazione“ un prodotto „impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato“.
???
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf
E tale „sperimentazione“ però è avvenuta in modo criminale sulla popolazione, senza che si avesse esplicitamente richiesto - conformemente alla normativa sulla sperimentazione - il necessario consenso ai cittadini (dopo averli avvertiti di partecipare ad una pericolosa sperimentazione di una sostanza genica) e senza che i cittadini fossero stati trattati come partecipanti ad una sperimentazione clinica (divieto assoluto di qualsiasi condizionamento del consenso, accompagnamento medico pre e post inoculazione ecc!)
Basta consultare l‘allegato II punto E all’autorizzazione condizionata di questi cosiddetti „vaccini“-Covid-19 per rendersi conto che MANCAVANO (e mancano) DATI FARMACEUTICI che avrebbero dovuto essere forniti entro date fissate successivamente all’inoculo ai cittadini!
Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech
???
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
e considerato che ai cittadini venivano inoculate queste sostanze in BRUTALE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA imposta al punto B) dell’Allegato II alla decisione dell’autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea (qui p.e. per AstraZeneca - ma vale per tutti i cosiddetti „vaccini“-Covid-19) quale CONDICIO SINE QUA NON PER L’INOCULO
???
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
Qui trovate la sentenza del Tribunale di Bolzano.
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IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Collega Mauro Sandri al quale vanno i nostri complimenti ha ottenuto un’importante vittoria al Tribunale di Bolzano che pubblichiamo con questo post.
Di cosa si tratta?
Una farmacista della ASL Bolzano era stata sospesa, perché non vaccinata, in forza del DL 44/2021. All’entrata in vigore del nuovo procedimento per l’accertamento dell’adempimento all’obbligo vaccinale, la ricorrente aveva prodotto al proprio ordine professionale un certificato di esenzione dalla vaccinazione, rilasciato dal proprio medico di famiglia, sicché l’ordine non disponeva la sospensione, essendo la farmacista in regola con gli obblighi – illegittimi, non dimentichiamo mai di sottolinearlo – del DL 44/2021. In seguito, la farmacista contraeva anche il Covid e ne guariva con il conseguente rilascio del green pass rafforzato. La ASL, tuttavia, sosteneva di avere diritto a sindacare la validità del certificato di esenzione vaccinale e comunque non riammetteva in servizio la ricorrente nemmeno dopo la guarigione.
Il Tribunale ha dato torto alla ricorrente per il periodo di sospensione fino al 31.12.2021 (quando l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione era di competenza delle ASL) ma ha accolto la domanda per il periodo dal 1.01.2022 fino al 31.10.2022 poiché la farmacista, in forza del certificato del medico di base e dell’attestazione di avvenuta guarigione, aveva il diritto a non vaccinarsi. Il Tribunale ha liquidato alla farmacista i soli stipendi non percepiti e gli sgravi fiscali di cui non ha potuto avvalersi ma non ha riconosciuto nulla a titolo di risarcimento del danno, nonostante la discriminazione subita. L’importo della condanna è elevato perché la ricorrente aveva uno stipendio molto importante (circa 12mila euro al mese).
Purtroppo, come in molti altri casi, il Tribunale non è entrato nel merito della vera questione che riguarda gli operatori sanitari, cioè il disconoscimento del diritto di autodeterminazione sanitaria previsto dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la violazione dell’art. 32 della Costituzione che impone, anche nel caso di trattamenti sanitari obbligatori, il rispetto della persona umana. Rispetto che è mancato per gli operatori sanitari e le altre categorie cui è stato impedito di lavorare per l’esercizio della legittima scelta di non sottoporsi ad un trattamento sperimentale la cui pericolosità ed inefficacia sta emergendo in modo sempre più prepotente.
Confederazione Legale continuerà a lottare per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali.
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